Statuto ClaB
Associazione Culturale ClaB


Articolo 1

E' costituita un'associazione con la denominazione "CLAB ASSOCIAZIONE CULTURALE"


Articolo 2

L'Associazione ha sede in Via Suvereto, 194 - 00139 Roma


Articolo 3

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e ha lo scopo di operare con i mezzi e le iniziative sotto elencate, per il miglioramento ed una approfondita conoscenza della cultura artistica in genere nei vari campi musicali, pittorici, grafici ed in generale ricreatici. In conseguenza, e nel quadro delle suddette finalità, l'Associazione si ripromette di dare concretezza ai suoi progetti mediante:
a) - Instaurazione di un collegamento tra Enti ed istituzioni che si occupano della storia, della civiltà e del
       costume artistico in Italia e altrove;
b) - Promozione per la costituzione di altre organizzazioni all'uopo, di allestire mostre artistiche occasionali o
       permanenti, gallerie d'arte, nonché allestimento di spettacoli musicali in genere.


Articolo 4

Sono soci dell'Associazione:
a) - I Soci fondatori
b) - I Soci aderenti
Sono Soci fondatori coloro che hanno promosso e partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che sono stati nominati dall'Assemblea Generale.
Sono Soci aderenti coloro che hanno presentato domanda di accoglimento al Consiglio Direttivo, il quale dopo aver esaminato i requisiti morali richiesti, ne autorizza l'ingresso nell'Associazione. Il rapporto associativo non è temporaneo


Articolo 5

I Soci fondatori e i Soci aderenti sono tenuti alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo Statuto e quanto deliberato dall'Assemblea del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee, ad esprime il proprio voto e a concorrere alle elezioni delle cariche sociali.
Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) - Per dimissioni volontarie
b) - Per morosità a causa del mancato pagamento, anche parziale, delle quote associative nei termini e con le
       modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo
c) - Per radiazione in catodi di condotta riplorevole anche al di fuori dell'Associazione.
      Tutte le deliberazioni di cessazione sono adottate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Organi dell'Associazione sono;
a) - L'Assemblea dei soci
b) - Il Consiglio Direttivo
c) - Il Presidente

Articolo 7
L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci fondatori e dai Soci aderenti purché di maggior età ed in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è l'organo sovrano. Essa è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì per la nomina delle cariche sociali ed ogni qualvolta vi siano particolari questioni da trattare. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in merito a modifiche dello Statuto o alla messa in liquidazione dell'Associazione. Le Assemblee sono convocate mediante avviso pubblicato, almeno 30 giorni prima, sull'Albo Sociale nella Sede. E' Facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alla convocazione anche mediante avviso pubblicato sui principali quotidiani. I Soci per poter partecipare all'Assemblea devono presentare apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell'Adunanza.

Articolo 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito da un Segretario da lui nominato tra i presenti. I Soci possono rappresentare altri soci mediante delega scritta.


Articolo 9

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Alle delibere assembleari adottare va data pubblicità mediante diffusione  sull'albo sociale.


Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre a sette membri, comunque sempre in numero dispari a seconda delle determinazioni dell'Assemblea che li nomina. La maggioranza dei consiglieri deve essere eletta tra i Soci fondatori. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente convocherà, entro tre mesi, l'Assemblea per procedere all'integrazione del Consiglio Direttivo.


Articolo 11

Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) - Svolgere attività di ordinaria e straordinaria amministrazione
b) - Presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun Esercizio Finanziario.
c) - Preparare la Relazione Generale annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea unitamente ai
       bilanci annuali, il tutto cioè relazioni e bilanci, deve essere pubblicato sull'Albo Sociale almeno 30 (trenta)   
       giorni prima dell'Assemblea.
d) - Decidere in merito all'opportunità di far convocare, dal Presidente, le Assemblee.
e) - L'adozione di provvedimenti a carico dei soci
f) - Autorizzare le liti attive e decidere in merito a quelle passive
g) - Autorizzare l'istituzione di sedi regionali
h) - aprire, chiudere e intrattenere conti correnti bancari o postali. I poteri di firma relativi spetteranno
       congiuntamente al Presidente del Consiglio Direttivo (o ad altro Consigliere da lui espressamente delegato per
       iscritto) e ad uno dei soci fondatori nominati membri del consiglio stesso. La scelta di tale secondo
       Consigliere con poteri di firma, sarà di competenza dello stesso Organo Consigliare.
i) -  Assume obbligazioni di qualsiasi natura e genere nell'interesse dell'Associazione
l) -  Assumere tutte le iniziative atte al conseguimento dei fini dell'Istituto.
m) - Determinare le quote associative nonché i termini e le modalità di pagamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno ed in via eccezionale, su invito del Presidente, ogni qual volta questioni di particolare urgenza ed importanza lo richiederanno. Le decisioni verranno prese con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Convoca le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede. Egli resta in carica per tutta la durata del consiglio Direttivo da cui è eletto e rieleggibile. Il presidente del Consiglio Direttivo può rilasciare procure per alcuni atti o categorie di atti. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce un altro componente del Consiglio Direttivo appositamente designato.


Articolo 12

Tutte le cariche Sociali sono gratuite. I membri del Consiglio Direttivo avranno diritto al solo rimborso spese sopportato per l'attività svolta a favore dell'Associazione.


Articolo 13

Il patrimonio Sociale sarà costituito da eventuali lasciti e donazioni che saranno ricevuti previa approvazione del Consiglio Direttivo caso per caso, salvo ulteriori prescrizioni di legge. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle somme versate dai Soci a qualsiasi titolo comprese le quote associative e da somme di qualsiasi nature e genere erogate a favore dell'Associazione.


Articolo 14

La quota sociale e il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra i vivi, ma solo a causa di morte è rivalutabile. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Articolo 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei Soci presenti, tra i quali necessariamente almeno due (2) Soci fondatori. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti (4/5) di tutti i Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.


Articolo 16

Le eventuali integrazioni o modifiche statuarie sono di competenza dell'Assemblea dei Soci. Le richieste
di integrazione o modifica può essere presentata dal Comitato Direttivo e deve essere approvata dall'Assemblea
con il voto favorevole di più dei due terzi dei Soci presenti tra i quali necessariamente almeno due Soci fondatori.


Articolo 17

In caso di controversia tra gli associati la sua risoluzione verrà deferita ad un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo.


Articolo 18

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile
in materia


F.to Claudio Baglioni
F.to Gianfranco Lepri (Notaio)

 

 

 
     
     
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