Statuto ClaB
Associazione Culturale ClaB
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Articolo 1 |
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E' costituita un'associazione con la denominazione "CLAB ASSOCIAZIONE CULTURALE" |
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Articolo 2 |
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L'Associazione ha sede in Via Suvereto, 194 - 00139 Roma |
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Articolo 3 |
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L'Associazione è apartitica,
non ha fini di lucro e ha lo scopo di operare con i mezzi e le iniziative
sotto elencate, per il miglioramento ed una approfondita conoscenza della
cultura artistica in genere nei vari campi musicali, pittorici, grafici ed in
generale ricreatici. In conseguenza, e nel quadro delle suddette finalità,
l'Associazione si ripromette di dare concretezza ai suoi progetti mediante: |
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Articolo 4 |
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Sono soci dell'Associazione: |
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Articolo 5 |
| I Soci fondatori e
i Soci aderenti sono tenuti alla corresponsione delle quote annuali nella
misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo Statuto e quanto
deliberato dall'Assemblea del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto a
partecipare alle Assemblee, ad esprime il proprio voto e a concorrere alle
elezioni delle cariche sociali. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione: a) - Per dimissioni volontarie b) - Per morosità a causa del mancato pagamento, anche parziale, delle quote associative nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo c) - Per radiazione in catodi di condotta riplorevole anche al di fuori dell'Associazione. Tutte le deliberazioni di cessazione sono adottate dal Consiglio Direttivo. |
| Articolo 6 |
| Organi
dell'Associazione sono; a) - L'Assemblea dei soci b) - Il Consiglio Direttivo c) - Il Presidente |
| Articolo 7 |
| L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci fondatori e dai Soci aderenti purché di maggior età ed in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è l'organo sovrano. Essa è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì per la nomina delle cariche sociali ed ogni qualvolta vi siano particolari questioni da trattare. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in merito a modifiche dello Statuto o alla messa in liquidazione dell'Associazione. Le Assemblee sono convocate mediante avviso pubblicato, almeno 30 giorni prima, sull'Albo Sociale nella Sede. E' Facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alla convocazione anche mediante avviso pubblicato sui principali quotidiani. I Soci per poter partecipare all'Assemblea devono presentare apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell'Adunanza. |
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Articolo 8 |
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L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito da un Segretario da lui nominato tra i presenti. I Soci possono rappresentare altri soci mediante delega scritta. |
| Articolo 9 |
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L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Alle delibere assembleari adottare va data pubblicità mediante diffusione sull'albo sociale. |
| Articolo 10 |
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Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre a sette membri, comunque sempre in numero dispari a seconda delle determinazioni dell'Assemblea che li nomina. La maggioranza dei consiglieri deve essere eletta tra i Soci fondatori. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente convocherà, entro tre mesi, l'Assemblea per procedere all'integrazione del Consiglio Direttivo. |
| Articolo 11 |
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Compiti del Consiglio
Direttivo sono: |
| Articolo 12 |
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Tutte le cariche Sociali sono gratuite. I membri del Consiglio Direttivo avranno diritto al solo rimborso spese sopportato per l'attività svolta a favore dell'Associazione. |
| Articolo 13 |
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Il patrimonio Sociale sarà costituito da eventuali lasciti e donazioni che saranno ricevuti previa approvazione del Consiglio Direttivo caso per caso, salvo ulteriori prescrizioni di legge. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle somme versate dai Soci a qualsiasi titolo comprese le quote associative e da somme di qualsiasi nature e genere erogate a favore dell'Associazione. |
| Articolo 14 |
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La quota sociale e il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra i vivi, ma solo a causa di morte è rivalutabile. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. |
| Articolo 15 |
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Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei Soci presenti, tra i quali necessariamente almeno due (2) Soci fondatori. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti (4/5) di tutti i Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. |
| Articolo 16 |
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Le eventuali integrazioni o
modifiche statuarie sono di competenza dell'Assemblea dei Soci. Le richieste
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| Articolo 17 |
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In caso di controversia tra gli associati la sua risoluzione verrà deferita ad un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo. |
| Articolo 18 |
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Per tutto quanto non
espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del
Codice Civile |
| F.to Claudio
Baglioni F.to Gianfranco Lepri (Notaio) |